Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 23Forme della concessione
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Al danneggiato e' concesso un indennizzo senza obbligo di ripristino del bene danneggiato o distrutto, o un contributo per il ripristino di esso.
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Al danneggiato e' concesso un indennizzo senza obbligo di ripristino del bene danneggiato o distrutto, o un contributo per il ripristino di esso.