Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 24Distinzione dei beni ammessi all'indennizzo o al contributo
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, nonche' per le merci, le scorte, i prodotti finiti e i materiali semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane e le scorte morte circolanti dei fondi rustici, e' ammesso soltanto l'indennizzo. Per tutti gli altri danni e' ammesso l'indennizzo o il contributo, a scelta dell'interessato.