Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 42Contributo per la ricostruzione di abitazioni
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SINGOLE CATEGORIE DI BENI
Ove i danneggiati provvedano alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, e' concesso ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per 30 anni in ragione del 4 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'art. 27. Tale contributo A elevato al 5 per cento per fabbricati dai ricostruire ne; Comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.