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Legge 27 dicembre 1953, n. 968 · Legge 27 dicembre 1953, n. 968 — Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 42Contributo per la ricostruzione di abitazioni

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SINGOLE CATEGORIE DI BENI

In KraftAmtlicher Text

Ove i danneggiati provvedano alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, e' concesso ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per 30 anni in ragione del 4 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'art. 27. Tale contributo A elevato al 5 per cento per fabbricati dai ricostruire ne; Comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.