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Legge 27 dicembre 1953, n. 968 · Legge 27 dicembre 1953, n. 968 — Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 50Consorzi edili

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SINGOLE CATEGORIE DI BENI

In KraftAmtlicher Text

I proprietari di fabbricati distrutti in una stessa provincia possono costituirsi in consorzi per la ricostruzione dei fabbricati stessi. I consorzi sono riconosciuti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici ed hanno personalita' giuridica. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea ed approvato con il decreto di riconoscimento. Nel caso di costituzione di consorzi, le percentuali di contributo previste dall'art. 42 sono aumentate di lire 0,25. Le stesse agevolazioni sono concesse alle societa' cooperative costituite tra i proprietari di fabbricati distrutti in una stessa zona urbana. La maggiorazione prevista dal quarto comma del presente articolo e' concessa per le ricostruzioni che i sinistrati affidano alla prima Giunta del Comitato amministrativo di soccorso ai senzatetto (C.A.S.A.S.).