Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 27 marzo 1954, n. 68 · Legge 27 marzo 1954, n. 68 — Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio

Legge 27 marzo 1954, n. 68 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il pagamento del residuo debito di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio risultante al 1 gennaio 1954 in dipendenza di maggiori rateazioni accordate ai sensi dell' art. 52 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 , e dell' art. 2 della legge 22 novembre 1952, n. 1847 , e' ripartito in rate bimestrali uguali entro il 31 dicembre 1956, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti mobiliari ed entro il 31 dicembre 1958 per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti immobiliari o da aziende industriali. Entro gli stessi periodi, puo' essere ripartito il pagamento del debito di imposta dovuto in seguito all'accertamento dell'ufficio, ove gli interessati ne facciano richiesta entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso relativo.