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Legge 27 marzo 1954, n. 68 · Legge 27 marzo 1954, n. 68 — Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio

Legge 27 marzo 1954, n. 68 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'art. 73 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 , e successive modificazioni, e' sostituito dai seguente: "Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici, in misura, tale da, far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, puo' chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi piu' lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente testo unico, ma non superiori, in ogni caso, a settantotto rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948".