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Legge 27 marzo 1954, n. 68 · Legge 27 marzo 1954, n. 68 — Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio

Legge 27 marzo 1954, n. 68 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 84 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, e' ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1957. "L'imposta iscritta in ruoli la cui riscossione si inizia dopo la scadenza del giugno 1957, e' riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata".