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Legge 27 marzo 1954, n. 98 · Legge 27 marzo 1954, n. 98 — Proroga al 30 giugno 1956 del termine previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali

Legge 27 marzo 1954, n. 98 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il termine previsto per la corresponsione delle indennita' e dei rimborsi relativi al trasloco a favore del personale dello Stato trasferito o collocato a riposo, nonche' delle famiglie del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo, e' prorogato al 30 giugno 1956, qualora venga a scadere prima di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.