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Legge 27 marzo 1954, n. 98 · Legge 27 marzo 1954, n. 98 — Proroga al 30 giugno 1956 del termine previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali

Legge 27 marzo 1954, n. 98 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede, per tutta la durata della validita' della legge medesima, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle indennita' e rimborsi inerenti ai trasferimenti di sede del personale statale e relative famiglie.