Legge 27 marzo 1954, n. 98 Art. 2
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede, per tutta la durata della validita' della legge medesima, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle indennita' e rimborsi inerenti ai trasferimenti di sede del personale statale e relative famiglie.