IT · Legge 17 luglio 1954, n. 522
Legge 17 luglio 1954, n. 522 — Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Inhalt
- TITOLO I AGEVOLAZIONI DOGANALI E FISCALI
- Art. 1 Esenzione dai dazi doganali e dall'imposta generale sull'entrata all'importazione per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili
- Art. 2 Restituzione di oneri doganali ed agevolazioni in materia d'imposta generale sull'entrata
- Art. 3 Esenzioni per combustibili e lubrificanti occorrenti alle prove
- Art. 4 Agevolazioni fiscali in materia di registro e di imposte, generale sull'entrata per i contratti navali e per i contratti di fornitura
- TITOLO II CONTRIBUTI
- Art. 5 Contributo integrativo per la costruzione di navi
- Art. 6 Contributo per lavori diversi dalla costruzione
- Art. 7 Contributo per l'installazione di nuovi apparati motori completi
- Art. 8 Contributo per l'installazione di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori
- Art. 9 Ammontare massimo dei contributi e casi in cui i contributi non sono dovuti
- TITOLO III FINANZIAMENTI
- Art. 10 Garanzia sussidiaria dello Stato agli Istituti esercenti il credito navale per finanziamento e per la costruzione e trasformazione di navi
- Art. 11 Durata, limiti e condizioni dei finanziamenti per nuove costruzioni e per lavori di trasformazione
- Art. 12 Garanzia del credito per i finanziamenti
- Art. 13 Agevolazioni fiscali per i finanziamenti. Cessione di contributi e pubblicita' della ipoteca
- Art. 14 Contributo di interesse per nuove costruzioni o per la installazione di apparati motori
- TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 15 Limiti di applicazione della legge e disposizioni generali
- Art. 16 Termini per l'inizio e compimento dei lavori
- Art. 17 Proroga dei termini
- Art. 18 Pagamento dei contributi
- Art. 19
- Art. 20 Apprestamenti difensivi
- Art. 21 Classificazione della nave
- Art. 22 Vigilanza
- Art. 23 Norme regolamentari
- Art. 24 Durata della legge e stanziamenti
- Art. 25 Disposizione transitoria