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IT · Legge 17 luglio 1954, n. 522

Legge 17 luglio 1954, n. 522 — Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

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Inhalt

  1. TITOLO I AGEVOLAZIONI DOGANALI E FISCALI
  2. Art. 1 Esenzione dai dazi doganali e dall'imposta generale sull'entrata all'importazione per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili
  3. Art. 2 Restituzione di oneri doganali ed agevolazioni in materia d'imposta generale sull'entrata
  4. Art. 3 Esenzioni per combustibili e lubrificanti occorrenti alle prove
  5. Art. 4 Agevolazioni fiscali in materia di registro e di imposte, generale sull'entrata per i contratti navali e per i contratti di fornitura
  6. TITOLO II CONTRIBUTI
  7. Art. 5 Contributo integrativo per la costruzione di navi
  8. Art. 6 Contributo per lavori diversi dalla costruzione
  9. Art. 7 Contributo per l'installazione di nuovi apparati motori completi
  10. Art. 8 Contributo per l'installazione di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori
  11. Art. 9 Ammontare massimo dei contributi e casi in cui i contributi non sono dovuti
  12. TITOLO III FINANZIAMENTI
  13. Art. 10 Garanzia sussidiaria dello Stato agli Istituti esercenti il credito navale per finanziamento e per la costruzione e trasformazione di navi
  14. Art. 11 Durata, limiti e condizioni dei finanziamenti per nuove costruzioni e per lavori di trasformazione
  15. Art. 12 Garanzia del credito per i finanziamenti
  16. Art. 13 Agevolazioni fiscali per i finanziamenti. Cessione di contributi e pubblicita' della ipoteca
  17. Art. 14 Contributo di interesse per nuove costruzioni o per la installazione di apparati motori
  18. TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI
  19. Art. 15 Limiti di applicazione della legge e disposizioni generali
  20. Art. 16 Termini per l'inizio e compimento dei lavori
  21. Art. 17 Proroga dei termini
  22. Art. 18 Pagamento dei contributi
  23. Art. 19
  24. Art. 20 Apprestamenti difensivi
  25. Art. 21 Classificazione della nave
  26. Art. 22 Vigilanza
  27. Art. 23 Norme regolamentari
  28. Art. 24 Durata della legge e stanziamenti
  29. Art. 25 Disposizione transitoria