Legge 17 luglio 1954, n. 522 Art. 13Agevolazioni fiscali per i finanziamenti. Cessione di contributi e pubblicita' della ipoteca
TITOLO III FINANZIAMENTI
Ai finanziamenti di cui agli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , e successive modificazioni. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto sono applicabili anche agli atti ed ai contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di cui alla presente legge, nonche' agli atti di pubblicita dell'ipoteca sulla nave.