Legge 4 agosto 1955, n. 849 Art. 4
Le denominazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 devono essere sempre indicate nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione del prodotto, nonche' su tutti i recipienti che contengono i prodotti di cui agli articoli medesimi.