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Legge 29 gennaio 1957, n. 112 · Legge 29 gennaio 1957, n. 112 — Approvazione ed esecuzione degli Accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi al programma di cooperazione economica conclusi in Roma il 7 gennaio, l'11 febbraio, il 19 ed il 23 maggio 1955

Legge 29 gennaio 1957, n. 112 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente art. 1, saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potra' far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781 , modificati con l' art. 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730 . Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.