Legge 29 gennaio 1957, n. 112 Art. 4
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalita' relative all'assunzione del prestito previsto al punto d) dell'art. II dell'Accordo del 23 maggio 1955, la cui utilizzazione dovra' essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 .