Legge 27 febbraio 1958, n. 161 Art. 3
Le aliquote del personale delle nuove costruzioni ferroviarie del soppresso gruppo B, fissate dalla tabella C allegata al regio decreto 11 luglio 1941, n. 675 , sono trasferite nei ruoli organici del personale delle carriere di concetto del Genio civile secondo la ripartizione risultante dalla tabella allegata alla presente legge.