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Legge 27 febbraio 1958, n. 161 · Legge 27 febbraio 1958, n. 161 — Riordinamento dei ruoli organici dei geometri, dei ragionieri e dei segretari del Genio civile

Legge 27 febbraio 1958, n. 161 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 675 , per i posti di organico di gruppo B del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie soppressi e trasferiti, per effetto del precedente art. 3, nella carriera di concetto del Genio civile.