Legge 27 giugno 1961, n. 644 Art. 2
E' autorizzato l'impiego - entro il 31 dicembre 1962 - dei limiti d'impegno di cui al citato articolo 2, che alla data del 30 giugno 1960 non risultano ancora utilizzati.
E' autorizzato l'impiego - entro il 31 dicembre 1962 - dei limiti d'impegno di cui al citato articolo 2, che alla data del 30 giugno 1960 non risultano ancora utilizzati.