Legge 27 giugno 1961, n. 644 Art. 3
Dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura del contributo di cui al terzo comma del suindicato articolo 2 non potra' essere superiore al 3 per cento.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura del contributo di cui al terzo comma del suindicato articolo 2 non potra' essere superiore al 3 per cento.