Legge 28 luglio 1961, n. 839 · Legge 28 luglio 1961, n. 839 — Adeguamento dell'indennita' di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato Legge 28 luglio 1961, n. 839 Art. 2 In KraftAmtlicher Text L'indennita' di alloggio per i primi capitani e' stabilita nella misura prevista per il grado di maggiore. ← Vorherige · Art. 1 Inhalt Art. 3 · Nächste →