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Legge 28 luglio 1961, n. 839 · Legge 28 luglio 1961, n. 839 — Adeguamento dell'indennita' di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato

Legge 28 luglio 1961, n. 839 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

L'indennita' di alloggio e' concessa nella intera, misura agli ufficiali, nonche' ai sottufficiali e militari ammogliati o vedovi con prole che siano stati autorizzati ad alloggiare in caserma occupando temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore a due mesi, un posto letto, e altresi' al personale predetto che, per ragioni di servizio, sia obbligato ad alloggiare in caserma occupando un posto letto. Qualora il detto personale sia aggregato e accasermato temporaneamente presso reparti aventi sede diversa, da quella del reparto di provenienza, l'indennita' di alloggio e' corrisposta nella misura prevista per la sede di appartenenza, ove piu' favorevole.