Legge 2 giugno 1962, n. 511 Art. 2
Alla lettera a) dell'articolo 19 del testo unico di cui al precedente articolo, alle parole: "un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia cittadino italiano e domiciliato in Italia" sono sostituite le parole: "un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia domiciliato in Italia".