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Legge 2 giugno 1962, n. 511 · Legge 2 giugno 1962, n. 511 — Modificazione dell'art. 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449

Legge 2 giugno 1962, n. 511 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Alla lettera a) dell'articolo 19 del testo unico di cui al precedente articolo, alle parole: "un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia cittadino italiano e domiciliato in Italia" sono sostituite le parole: "un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia domiciliato in Italia".