Legge 2 giugno 1962, n. 511 Art. 3
Il secondo comma, dell'art. 64 del testo unico di cui al precedenti articoli e' sostituito dal seguente: "Relativamente agli enti di previdenza per i lavoratori ed alle societa' di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti, di capitali superiori a lire 250.000, o di rendite annue superiori a lire 180.000, la vigilanza e' devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
Verweist auf
- Legge 2 giugno 1962, n. 511 Art. 64