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Legge 2 giugno 1962, n. 511 · Legge 2 giugno 1962, n. 511 — Modificazione dell'art. 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449

Legge 2 giugno 1962, n. 511 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il secondo comma, dell'art. 64 del testo unico di cui al precedenti articoli e' sostituito dal seguente: "Relativamente agli enti di previdenza per i lavoratori ed alle societa' di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti, di capitali superiori a lire 250.000, o di rendite annue superiori a lire 180.000, la vigilanza e' devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".