Legge 27 giugno 1962, n. 820 Art. 3
L'ottavo comma delle note relative al n. 83 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , e' sostituito dal seguente: "In tal caso la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rinnovazione della licenza e la seconda rata entro il 31 maggio successivo".