Legge 27 giugno 1962, n. 820 Art. 4
Alle note relative al n. 86 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , e' aggiunto il seguente comma: "ugualmente per dodicesimi, in relazione ai mesi di validita' della licenza temporanea, vanno corrisposte le tasse di concessione indicate nel precedente n. 76 della presente tabella, sottonumeri III e IV, relativi alla detenzione e al funzionamento di apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi e di elettrogrammofoni a gettoni (juke-boxes)".