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Legge 27 luglio 1962, n. 1114 · Legge 27 luglio 1962, n. 1114 — Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri

Legge 27 luglio 1962, n. 1114 Art. 3

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Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attivita', agli impiegati collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 puo' essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalita' previste dall' articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13 , sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero. Tale assegno integrativo e' a carico dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.