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Legge 27 luglio 1962, n. 1114 · Legge 27 luglio 1962, n. 1114 — Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri

Legge 27 luglio 1962, n. 1114 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provvederanno a regolarizzare, in conformita' alle norme di essa, la posizione degli impiegati dipendenti che si trovino gia' ad esercitare funzioni presso Stati esteri o siano gia' in servizio presso enti ed organismi internazionali, e che siano stati a cio' autorizzati. Il servizio prestato alle condizioni di cui al precedente comma, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' considerato come servizio prestato presso le Amministrazioni da cui gli impiegati dipendono. Con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, da emanarsi entro il termine indicato al comma primo, le Amministrazioni provvederanno alla definizione della posizione contabile di detti impiegati per il periodo di servizio come sopra prestato. Nessun assegno integrativo puo' essere attribuito per tale servizio.