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Legge 23 gennaio 1963, n. 2 · Legge 23 gennaio 1963, n. 2 — Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto

Legge 23 gennaio 1963, n. 2 Art. 5Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto

In KraftAmtlicher Text

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati indicati nell'ultima parte dell'articolo 2, la amnistia non si applica e l'indulto non e' concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ne' ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o piu' condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad un anno, non renendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione. Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute dal comma precedente. Si fara' luogo alla concessione dell'indulto, ai sensi dell'articolo 2, nei casi in cui la pena complessiva sia superiore ad un anno per effetto di condanna inflitta dai Tribunali militari per reati previsti dal Codice penale militare di guerra dichiarati estinti per amnistia.