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Legge 23 gennaio 1963, n. 2 · Legge 23 gennaio 1963, n. 2 — Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto

Legge 23 gennaio 1963, n. 2 Art. 6Condizioni per la concessione dei benefici per i reati finanziari

In KraftAmtlicher Text

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari siano subordinati altresi' alla condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata.