Legge 23 gennaio 1963, n. 2 Art. 6Condizioni per la concessione dei benefici per i reati finanziari
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari siano subordinati altresi' alla condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata.