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Legge 23 gennaio 1963, n. 2 · Legge 23 gennaio 1963, n. 2 — Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto

Legge 23 gennaio 1963, n. 2 Art. 7Revoca dell'indulto

In KraftAmtlicher Text

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei.