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Legge 9 febbraio 1963, n. 82 · Legge 9 febbraio 1963, n. 82 — Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 13Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio

TITOLO I TASSE E SOPRATASSE DI ANCORAGGIO Capo I TASSA DI ANCORAGGIO

In KraftAmtlicher Text

Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate b) le navi da guerra; c) le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi; d) le navi in disarmo; e) le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciamo operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare f) le navi porta-cavi; g) le navi ospedale; h) le navi nazionali cime esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di altre navi nazionali ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo; i) le navi addette ai servizi marittimi dei porti delle rade e delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle di cui all'articolo 7, ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo; l) le navi di proprieta' dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.