IT · Legge 9 febbraio 1963, n. 82
Legge 9 febbraio 1963, n. 82 — Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Inhalt
- TITOLO I TASSE E SOPRATASSE DI ANCORAGGIO Capo I TASSA DI ANCORAGGIO
- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3 Tonnellaggio su cui viene imposta la tassa di ancoraggio
- Art. 4 Navi estere non equiparate alle nazionali
- Art. 5 Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica
- Art. 6 Misure contro la discriminazioni di bandiera
- Art. 7 Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori
- Art. 8 Termine per il pagamento della tassa di ancoraggio
- Art. 9 Trasformazione della tassa di ancoraggio gia' pagato
- Art. 10 Proroga della validita' della tassa di ancoraggio
- Art. 11 Cabotaggio effettuato dalle navi che hanno pagato la tassa di ancoraggio annuale per l'estero
- Art. 12 Navi abbonate alle tasse di ancoraggio annuale per lo Stato che imprendono viaggi per l'estero
- Art. 13 Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio
- Art. 14 Tassa d'ancoraggio per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti
- Art. 15 Operazioni non qualificate commerciali ai fini della tassa di ancoraggio
- Art. 16 Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio
- Capo II SOPRATASSA DI ANCORAGGIO PER LE MERCI IN COPERTA
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20 Navi esenti del pagamento della sopratassa di ancoraggio
- Art. 21 Esecuzione dal pagamento della soprattassa di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti
- Art. 22 Estensione alla soprattassa d'ancoraggio delle norme relative alla tassa d'ancoraggio
- Capo III TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO A GENOVA, NAPOLI E VENEZIA
- Art. 23 Tassa supplementare di ancoraggio nei porti di Genova, Venezia e Napoli
- Art. 24 Tassa supplementare di ancoraggio per le navi inferiori a 100 tonnellate di stazza netta e per i rimorchiatori
- Art. 25 Tassa supplementare di ancoraggio per le navi in crociera turistica
- Art. 26 Esenzione da pagamento della tassa supplementare d'ancoraggio
- TITOLO II TASSE SULLE MERCI E SUI PASSEGGERI Capo I TASSA ERARIALE DI SBARCO SULLE MERCI PROVENIENTI DALL'ESTERO
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29 Esecuzioni
- CAPO II TASSA SUI PASSEGGERI A GENOVA, NAPOLI E TRIESTE
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Capo III TASSA SULLE MERCI SBARCATE, IMBARCATE E IN TRANSITO NEI PORTI DI GENOVA, VENEZIA, NAPOLI, LIVORNO, CIVITAVECCHIA, TRIESTE, SAVONA E BRINDISI
- Art. 33
- Art. 34 Tassa sulle merci di Livorno, Civitavecchia e Brindisi
- Art. 35 Tassa sulle merci nel porto di Trieste
- Art. 36 Addizionale alla tassa sulle merci nel porto di Genova
- Art. 37 Tassa sulle merci nei porti di Savona e Vado Ligure
- Art. 38 Trasbordo
- Art. 39 Privilegio del pagamento della tassa sulle merci
- Art. 40 Merci esenti dal pagamento della tassa sulle merci
- Art. 41 Particolari esenzioni nel porto di Civitavecchia
- Art. 42 Particolari esenzioni nel porto di Trieste
- CAPO IV TASSA SUI CARRI FERROVIARI E SUGLI AUTOMEZZI
- Art. 43 Misure della tassa
- Art. 44 Tassa sugli automezzi nel porto di Genova
- Art. 45 Esenzione dai pagamento della tassa
- TITOLO III DEVOLUZIONE DEL PROVENTO DI ALCUNE TASSE
- Art. 46 Devoluzione al Consorzio del porto di Genova del provento delle varie tasse applicato in quel porto
- Art. 47 Devoluzione del provento di alcune tasse al Provveditorato al porto di Venezia
- Art. 48 Devoluzione della tassa supplementare d'ancoraggio e sui passeggeri all'Ente autonomo del porto di Napoli
- Art. 49 Devoluzione della tassa passeggeri ai Magazzini generali di Trieste
- TITOLO IV TASSE D'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI
- Art. 50 Tassa d'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi
- Art. 51 Tassa d'ammissione sulla utilizzazione commerciale della nave per gli ufficiali di vascello
- Art. 52
- TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56