Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 39Privilegio del pagamento della tassa sulle merci
Capo III TASSA SULLE MERCI SBARCATE, IMBARCATE E IN TRANSITO NEI PORTI DI GENOVA, VENEZIA, NAPOLI, LIVORNO, CIVITAVECCHIA, TRIESTE, SAVONA E BRINDISI
Il pagamento della tassa sulle merci di cui agli articoli precedenti e quello della tassa sui carri ferroviari di cui ai successivo articolo 43 hanno privilegio sulle merci stesse.