Legge 29 luglio 1963, n. 1004 Art. 7
Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore ad un terzo per anno, se non dietro autorizzazione del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura e foreste e previo pagamento dell'intera imposta.