Legge 29 luglio 1963, n. 1004 Art. 8
La minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, sara' compensata con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi surplus, condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell' articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.