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Legge 27 febbraio 1965, n. 49 · Legge 27 febbraio 1965, n. 49 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965

Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 117

In KraftAmtlicher Text

E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1965 buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 . Detti buoni poliennali - il cui ammontare non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima - possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del Tesoro novennali di scadenza 1 aprile 1965 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 , convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 . Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941 , con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.