Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 118
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento agli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66, restano stabilite per l'anno finanziario 1965, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.