Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 80
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito per l'anno finanziario 1965 in 2000 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2900 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.