Legge 27 febbraio 1965, n. 49 Art. 81
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per lo anno finanziario 1965, a norma dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 7314 unita'.