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Legge 27 ottobre 1966, n. 910 · Legge 27 ottobre 1966, n. 910 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 25Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica

TITOLO V PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA IRRIGAZIONE E PER LA ESECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , sono prorogate al 31 dicembre 1970 e si applicano in tutti i territori classificati comprensori di bonifica o di bonifica montana. Il recupero delle somme anticipate ai sensi del citato articolo 24 puo' essere effettuato con le modalita' di cui all'ultimo comma dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947 .