Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 26Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana
TITOLO VI PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad attuare interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, soprattutto al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica. E' altresi' autorizzato ad eseguire analoghi interventi per il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che si tratti di terreni vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 .