Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 27Rimboschimenti di competenza dello Stato
TITOLO VI PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE
Gli interventi di cui all' articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , sono effettuati a totale carico dello Stato anche nei comprensori di bonifica montana. Sono pure a totale carico dello Stato le opere di consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che siano inclusi in zone vincolate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 .