Legge 27 luglio 1967, n. 622 Art. 3
Le cooperative costituite tra produttori ed i loro consorzi sono considerate, agli effetti della presente legge, organizzazioni di produttori ortofrutticoli, quando abbiano i requisiti di cui all'articolo 1.
Le cooperative costituite tra produttori ed i loro consorzi sono considerate, agli effetti della presente legge, organizzazioni di produttori ortofrutticoli, quando abbiano i requisiti di cui all'articolo 1.