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Legge 27 luglio 1967, n. 622 · Legge 27 luglio 1967, n. 622 — Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli

Legge 27 luglio 1967, n. 622 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Le organizzazioni, di cui alla presente legge, possono utilizzare per l'esecuzione di operazioni relative alla conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti, impianti di proprieta' di enti pubblici o privati o di altri operatori, mediante apposite convenzioni approvate a norma dello statuto. Le suddette organizzazioni beneficiano dei contributi, mutui e altre provvidenze previsti per il settore agricolo dalle disposizioni vigenti.