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Legge 27 luglio 1967, n. 658 · Legge 27 luglio 1967, n. 658 — Riordinamento della previdenza marinara

Legge 27 luglio 1967, n. 658 Art. 32Iscrizione alla Gestione marittimi ed alle altre forme assicurative obbligatorie del personale del Corpo equipaggi militari marittimi

SEZIONE II PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI

In KraftAmtlicher Text

Ferme restando le disposizioni in vigore per il computo, ai fini delle assicurazioni sociali, del servizio militare corrispondente alla ferma di leva, l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, previsto dall' articolo 39 del regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508 , per i volontari del Corpo equipaggi militari marittimi durante le ferme successive a quella sessennale, sussiste anche durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale e di quella triennale, di cui all' articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , nonche' durante il compimento delle rafferme biennali di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 447. L' articolo 20, secondo comma, della legge 27 novembre 1956, n. 1368 , e' abrogato.