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Legge 27 luglio 1967, n. 658 · Legge 27 luglio 1967, n. 658 — Riordinamento della previdenza marinara

Legge 27 luglio 1967, n. 658 Art. 33La misura della retribuzione contributiva e pensionabile per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi

SEZIONE II PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI

In KraftAmtlicher Text

La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui all' articolo 20 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 , e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, nonche' l'importo della pensione sono determinati sulla base delle retribuzioni mensili di lire 36.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 15.000 per i sottocapi e comuni. Tali retribuzioni saranno variate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa. Il contributo dovuto alla Gestione marittimi per il servizio prestato a terra del personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi o su navi in posizione diversa da quella in armamento o riserva, e' pari ai tre quinti di quello stabilito dall'articolo 7, primo comma, della presente legge, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nella misura prevista dalle disposizioni della medesima assicurazione. Il primo e il terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 , sono abrogati.