Legge 27 luglio 1967, n. 661 Art. 3
Il punto 1) del primo comma dell'articolo 26 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 e' sostituito dal seguente: "1) la quota parte del contributo annuo di cui all'articolo 19".
Il punto 1) del primo comma dell'articolo 26 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 e' sostituito dal seguente: "1) la quota parte del contributo annuo di cui all'articolo 19".