Legge 27 luglio 1967, n. 661 Art. 4
Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 , e' sostituito dal seguente: "Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza".