IT · Legge 28 luglio 1967, n. 641
Legge 28 luglio 1967, n. 641 — Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971
Inhalt
- TITOLO I EDILIZIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE SECONDARIA, ARTISTICA E PER GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE CAPO I NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
- Art. 1 Programmi per l'edilizia delle scuole elementari secondarie e artistiche
- Art. 2 Oneri accessori
- Art. 3 Istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali
- Art. 4 Comitati per l'edilizia scolastica
- Art. 5 Compiti del Comitato centrale
- Art. 6 Composizione del Comitato centrale
- Art. 7 Compiti del Comitato regionale
- Art. 8 Composizione del Comitato regionale
- Art. 9 Formazione dei programmi
- Art. 10 Termini per gli adempimenti della programmazione
- Art. 11 Centro studi per l'edilizia scolastica
- CAPO II DISPOSIZIONI PER IL PERIODO 1967-1971
- Art. 12 Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1967-1971
- CAPO III ESECUZIONE DEI PROGRAMMI
- Art. 13 Fornitura dell'area
- Art. 14
- Art. 15 Attuazione dei piani
- Art. 16 Affidamento in concessione delle opere
- Art. 17 Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica
- Art. 18 Progettazione delle opere in concessione
- Art. 19 Progettazione delle opere in esecuzione diretta
- Art. 20 Approvazione dei progetti
- Art. 20-bis
- Art. 21 Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata
- Art. 22 Appalto-concorso
- Art. 23 Appalto-concorso obbligatorio
- Art. 24 Collaudo e consegna delle opere
- Art. 25 Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche
- Art. 26 Interventi urgenti
- Art. 27 Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta
- Art. 28 Sperimentazione di edilizia scolastica
- Art. 29 Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie
- Art. 31 Ispettori centrali per l'edilizia scolastica
- CAPO IV FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI PER IL QUINQUENNIO 1967-1971
- Art. 32
- TITOLO II EDILIZIA UNIVERSITARIA CAPO I FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI
- Art. 33 Modalita' per la formazione del programma
- Art. 34 Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria - Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971
- Art. 35 Spese per le opere della edilizia universitaria
- Art. 36 Modalita' per la proposta dei fabbisogni
- Art. 37 Coordinamento
- Art. 38 Aree fabbricabili
- CAPO II PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE
- Art. 39 Progettazione delle opere
- Art. 40 Approvazione dei progetti
- Art. 41 Autorizzazione all'acquisto di edifici
- CAPO III EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
- Art. 42 Enti beneficiari dei contributi
- Art. 43 Procedura per l'erogazione dei contributi
- Art. 44 Concorso degli Enti
- Art. 45 Manutenzione degli edifici demaniali
- Art. 46 Norme per la costruzione delle nuove Universita
- Art. 47 Articolazione del primo programma quinquennale
- TITOLO III NORME FINALI
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62