Legge 28 luglio 1967, n. 641 Art. 2Oneri accessori
TITOLO I EDILIZIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE SECONDARIA, ARTISTICA E PER GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE CAPO I NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli: a) per l'arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi; b) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge; c) per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti; d) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.