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Legge 27 gennaio 1968, n. 35 · Legge 27 gennaio 1968, n. 35 — Norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi

Legge 27 gennaio 1968, n. 35 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse d'oliva e degli oli di semi, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal Ministero delle finanze, e devono circolare con apposita bolletta di accompagnamento. Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane e I. I., sentito il Ministero della sanita' per quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici.